Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285

Art. 13 — Modifiche all'articolo 13 della legge n. 285 del 2000

All'articolo 13 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il secondo periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: "Il medesimo regolamento definisce, su proposta degli enti interessati e con le stesse modalita' previste per la successiva utilizzazione dei beni mobili di proprieta' dell'Agenzia, la definitiva destinazione dei beni immobili che l'Agenzia medesima acquisisce in proprieta' utilizzando, anche parzialmente, le somme alla stessa attribuite dall'articolo 10, comma 2";
  • b)dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le convenzioni attuative del piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, prevedono, in conformita' alla legislazione vigente e d'intesa con il Comitato di regia, la definitiva destinazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano medesimo".

Testo vigente dal 29 marzo 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-03-26;48~art13 · fonte su Normattiva