Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285

Art. 10 — Modifiche all'articolo 10 della legge n. 285 del 2000

All'articolo 10 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Giochi olimpici" sono inserite le seguenti: "e delle opere connesse" e dopo le parole: "l'Ente nazionale per le strade (ANAS)" sono inserite le seguenti: "e la Societa' italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF), nonche', limitatamente alle opere connesse di cui all'articolo 1, comma 1, la regione Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino e la societa' Gruppo Torinese Trasporti spa,";
  • b)al comma 2, secondo periodo, le parole: "3,60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento".

Testo vigente dal 29 marzo 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-03-26;48~art10 · fonte su Normattiva