Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285
Art. 10 — Modifiche all'articolo 10 della legge n. 285 del 2000
All'articolo 10 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Giochi olimpici" sono inserite le seguenti: "e delle opere connesse" e dopo le parole: "l'Ente nazionale per le strade (ANAS)" sono inserite le seguenti: "e la Societa' italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF), nonche', limitatamente alle opere connesse di cui all'articolo 1, comma 1, la regione Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino e la societa' Gruppo Torinese Trasporti spa,";
- b)al comma 2, secondo periodo, le parole: "3,60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento".
Testo vigente dal 29 marzo 2003
