Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285
Art. 16 — Altre modificazioni alla legge n. 285 del 2000
Alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)l'espressione: "Ministero dell'ambiente", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio";
- b)l'espressione: "Ministero dei lavori pubblici", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
- c)l'espressione: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero dell'economia e delle finanze";
- d)l'espressione: "Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro dell'economia e delle finanze";
- e)l'espressione: "Ministro dei lavori pubblici", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".
Testo vigente dal 29 marzo 2003
