Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285

Art. 16 — Altre modificazioni alla legge n. 285 del 2000

Alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)l'espressione: "Ministero dell'ambiente", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio";
  • b)l'espressione: "Ministero dei lavori pubblici", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
  • c)l'espressione: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero dell'economia e delle finanze";
  • d)l'espressione: "Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro dell'economia e delle finanze";
  • e)l'espressione: "Ministro dei lavori pubblici", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

Testo vigente dal 29 marzo 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-03-26;48~art16 · fonte su Normattiva