Art. 15 — Disposizioni transitorie
Dopo l'articolo 14-bis della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e' inserito il seguente: "Art. 14-ter. - (Gestione transitoria). - 1. Nell'attesa che sia portata a termine la procedura relativa al reperimento delle risorse finanziarie previste dall'articolo 10, comma 1, l'Agenzia e' autorizzata a stipulare contratti per l'affidamento di incarichi di progettazione, di attivita' accessorie e di lavori nei limiti della copertura finanziaria contemplata dallo stanziamento di cui al medesimo articolo 10, comma 1".
Testo vigente dal 29 marzo 2003
