Art. 6

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano rispettivamente all'assemblea regionale siciliana, ai consigli regionali della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia, al consiglio regionale della Valle d'Aosta e al consiglio regionale del Trentino-Alto Adige che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Testo vigente dal 14 aprile 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1989-04-12;3~art6 · fonte su Normattiva