Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'articolo 41, e' aggiunto il seguente articolo 41-septies: "Fuori del perimetro dei centri abitati debbono osservarsi nella edificazione distanze minime a protezione del nastro stradale, misurate a partire dal ciglio della strada. Dette distanze vengono stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per i trasporti e per l'interno, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, in rapporto alla natura delle strade ed alla classificazione delle strade stesse, escluse le strade vicinali e di bonifica. Fino alla emanazione del decreto di cui al precedente comma, si applicano a tutte le autostrade le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729. Lungo le rimanenti strade, fuori del perimetro dei centri abitati e' vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore alla meta' della larghezza stradale misurata dal ciglio della strada con un minimo di metri cinque".

Testo vigente dal 31 agosto 1967

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 181/1973

    Questione infondata
    19 dicembre 1973

    dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma primo, della legge 24 luglio 1961, n. 729 (piano di nuove costruzioni stradali e autostradali) e 46, comma terzo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (disciplina delle espropriazioni forzate per pubblica utilità), sollevate, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 42, comma terz…

    Art. 3 cost. · Art. 9 Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali · Art. 9 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 · Art. 19 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150

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  • Sentenza n. 133/1971

    Questione infondata
    22 giugno 1971

    Non è ammissibile la questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 del D.M. 1 aprile 1968 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765). L'indicato decreto, infatti, ha carattere amministrativo e non costituisce atto avente forza di legge.

    Art. 19 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 · Art. 3 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 · Art. 9 Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali · Art. 4 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1967-08-06;765~art19 · fonte su Normattiva