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Il contributo e' accordato con decreto del Ministro della marina mercantile ed e' pagato, durante il periodo di ammortamento, in tante semestralita' costanti quante sono quelle del relativo finanziamento, per il tramite dell'istituto finanziatore, per un ammontare complessivo pari alla differenza tra la somma degli interessi dovuti dall'impresa all'istituto finanziatore, per tutta la durata dell'operazione, in base al tasso contrattuale stabilito ed al piano di ammortamento concordato, e la somma che risulterebbe a carico dell'impresa medesima deducendo da detto tasso il concorso statale nel pagamento degli interessi. Durante il periodo di somministrazione del finanziamento tale contributo e' calcolato, invece, con riferimento all'ammontare di ciascuna quota di finanziamento erogata secondo lo stato di avanzamento dei lavori della nave. Per la concessione del contributo di cui alla presente legge non e' piu' richiesto il parere del Comitato di cui all'articolo 3 del decreto luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni. Per il pagamento delle singole rate del contributo sugli interessi, e' emesso, in relazione ad ogni atto d'impegno, un apposito ruolo di spesa fissa, intestato all'istituto finanziatore, che accreditera' all'impresa gli importi relativi. L'impresa e' tenuta a presentare al Ministero della marina mercantile, nella prima decade del mese anteriore alla data stabilita per il pagamento della rata di contributo statale, una dichiarazione da cui risulti che nessuna modifica e' intervenuta nelle condizioni previste dalla legge per ottenere il contributo medesimo. In difetto della dichiarazione di cui al precedente comma il Ministero della marina mercantile dispone la sospensione del pagamento della rata di contribuito. L'impresa finanziata e', altresi', tenuta a comunicare immediatamente al Ministero della marina mercantile eventuali modifiche delle condizioni previste per la concessione del contributo. Per i contributi gia' disposti ai sensi della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, in corso di erogazione, le disposizioni dei commi precedenti si applicheranno per il pagamento delle rate residue, a decorrere dal 1 luglio 1979. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai finanziamenti di cui agli articoli 5 e 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 720.

Testo in vigore dal 6 giugno 1978 al 23 aprile 1980

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urn:nir:stato:legge:1978-05-25;234~art4 · fonte su Normattiva