La mancata osservanza dei termini di cui al secondo comma del precedente articolo 3 e del successivo articolo 7 nonche' la vendita all'estero dell'unita' per la quale e' stato concesso il contributo, intervenuta prima che sia trascorso almeno un terzo del periodo di erogazione del contributo stesso, comportano la decadenza del beneficio e l'obbligo di restituzione delle somme percepite piu' gli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza, aumentato di due punti. La perdita dei requisiti della piu' alta classe del Registro italiano navale da parte della nave per la quale e' stata disposta la concessione del contributo comporta la cessazione della corresponsione del contributo.

Testo vigente dal 17 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-10;361~art6 · fonte su Normattiva