Provvidenze in favore dell'industria cantieristica navale
Art. 21 — Decadenza dal contributo
Nell'ipotesi di decadenza dal contributo contemplata dalla presente legge il beneficiario e' obbligato a restituire le somme percepite piu' gli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto, in vigore alla data della dichiarazione di decadenza, aumentato di due punti.
Testo vigente dal 25 agosto 1982
