La revoca delle agevolazioni di cui agli articoli 20 e 27 e' disposta qualora i programmi incentivati non siano stati attuati entro tre anni dalla data del decreto di concessione dell'agevolazione. Nei casi di restituzione dei contributi, in conseguenza alla revoca di cui al comma 1 disposta per azioni o per fatti addebitabili al consorzio o alla societa' consortile beneficiari, il consorzio o la societa' consortile devono versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento. In tutti gli altri casi di restituzione, la maggiorazione da applicare e' determinata sulla base del tasso d'interesse legale. Per le restituzioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 3. Le relative somme affluiscono al fondo di cui all'articolo 43, comma 1, per la concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 20 e 27.

Testo vigente dal 9 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;317~art28 · fonte su Normattiva