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Fino alla data dell'entrata in vigore della nuova legge sul reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza, gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione quadri per la durata di anni due ai sensi del primo comma dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, possono permanere, a domanda, in tale posizione per un ulteriore periodo di due anni, sempre che non siano raggiunti prima dal limite di eta' per essi stabilito.

Testo in vigore dal 18 maggio 1983 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-05-10;186~art4 · fonte su Normattiva