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Con le disponibilita' finanziarie derivanti dal precedente articolo 1 per gli anni dal 1971 al 1977 l'Azienda nazionale autonoma delle strade provvedera' al completamento del programma di costruzione di strade di grande comunicazione, nonche' alla sistemazione ed ammodernamento delle strade statali di primaria importanza ed alla costruzione di raccordi autostradali. L'Azienda nazionale autonoma delle strade realizza il programma e tutte le opere di cui al precedente comma sentito il parere delle regioni interessate, che devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta. Ai lavori concernenti le strade di grande comunicazione ed i raccordi autostradali di cui al precedente comma si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge 24 luglio 1961, n. 729. Il contributo da concedere ai sensi dell'articolo 4, comma a), della legge 21 aprile 1962, n. 181, alle amministrazioni provinciali e comunali e loro consorzi, e' elevato sino al 100 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di strade provinciali e comunali, nel caso in cui si tratti di amministrazioni con bilancio deficitario e con preferenza alle amministrazioni provinciali e comunali dei territori delimitati ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614.
Testo in vigore dal 24 aprile 1971 al 22 dicembre 2008
