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A partire dall'esercizio 1973 le somme di cui all'articolo 1 della presente legge sono devolute per il 40 per cento alle regioni centro settentrionali e per il 60 per cento alle regioni del Mezzogiorno e delle isole. Le somme di cui al comma precedente, nell'ambito delle percentuali indicate, sono annualmente ripartite fra le singole regioni a cura del Ministro per i lavori pubblici secondo i seguenti criteri: per il 70 per cento dei fondi l'assegnazione e' disposta in relazione alla estensione chilometrica delle strade provinciali e comunali, alla popolazione ed alla superficie territoriale, e per il 30 per cento sulla base delle esigenze del riequilibrio economico e territoriale. Le regioni ripartiscono i fondi fra le province e i comuni.

Testo in vigore dal 24 aprile 1971 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-04-09;167~art3 · fonte su Normattiva