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L'articolo 1 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e' cosi' modificato: "Le strade di uso pubblico si distinguono in statali, di grande comunicazione e ordinarie, provinciali, comunali, vicinali e militari. Le caratteristiche tecniche delle strade statali di grande comunicazione, che debbono sussistere lungo l'intero tracciato compreso tra i capisaldi estremi, sono determinate con decreto del Ministro per i lavori pubblici - Presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda".

Testo in vigore dal 24 aprile 1971 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-04-09;167~art4 · fonte su Normattiva