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In prosecuzione del piano previsto dall'articolo 6 della legge 21 aprile 1962, n. 181, il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato, entro il limite di lire 150 miliardi, a concedere alle amministrazioni provinciali ulteriori contributi fino all'80 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione generale (ivi comprese varianti, rettifiche e ammodernamenti) delle strade provinciali previste dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1963, n. 31. I contributi previsti dal comma precedente sono elevati sino al 100 per cento nel caso in cui si tratti di amministrazioni con bilancio deficitario e con preferenza per le amministrazioni provinciali dei territori delimitati ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614. La somma di lire 150 miliardi e' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici come segue: lire 25 miliardi nell'esercizio 1971; lire 25 miliardi nell'esercizio 1972; lire 25 miliardi nell'esercizio 1973; lire 25 miliardi nell'esercizio 1974; lire 25 miliardi nell'esercizio 1975; lire 25 miliardi nell'esercizio 1976. All'onere derivante dal presente articolo per l'anno finanziario 1971, si fara' fronte con corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Testo in vigore dal 24 aprile 1971 al 22 dicembre 2008

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