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Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i lavori pubblici predispone il piano indicativo di riparto di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 21 aprile 1962, n. 181, per l'utilizzazione degli stanziamenti messi a disposizione per gli anni finanziari 1971 e 1972. Per l'utilizzazione degli stanziamenti messi a disposizione per gli anni finanziari 1973, 1974, 1975 e 1976, si applica il disposto di cui all'articolo 3 della presente legge, intendendosi sostituito al criterio della estensione chilometrica delle strade provinciali e comunali il criterio della estensione chilometrica delle strade provinciali. Il Ministro per i lavori pubblici predispone il piano di riparto fra le regioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 24 aprile 1971 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1971-04-09;167~art7 · fonte su Normattiva