Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1981
Confronto con la versione in vigore dal 7 marzo 1981 al 9 ottobre 2010. 511 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Dopo l'articolo 46 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono inseriti i seguenti articoli: "Art. 46-bis. - Gli alloggi realizzati da imprese di costruzione e loro consorzi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, sia su aree in regime di diritto di superficie, sia su aree in regime di proprieta' possono essere venduti dai soggetti costruttori, qualunque sia il tipo di finanziamento utilizzato ed ai prezzi fissati nella convenzione di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, al Ministero della difesa per i fini di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497. In tal caso, gli oneri stabiliti nella convenzione stipulata tra il costruttore ed il comune, ai sensi del richiamato articolo 35, non si trasferiscono al Ministero acquirente. Qualora gli alloggi siano costruiti su aree in regime di diritto di superficie, il Ministero della difesa acquisira' anche in tal caso la piena proprieta' delle aree stesse, in deroga all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. A tale effetto alla compravendita interviene anche il comune, al quale, in cambio dei residui diritti ceduti al Ministero della difesa, sara' dovuto un importo pari al valore dell'immobile determinato con i criteri indicati nel quinto comma dell'articolo successivo dedotto il corrispettivo della concessione del diritto di superficie gia' gravante sull'impresa concessionaria. L'assegnazione degli alloggi acquistati a norma dei precedenti commi e' disciplinata esclusivamente dalle disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1978, n. 497". "Art. 46-ter. - Al fine di consentire ai comuni di acquisire aree o fabbricati anche demaniali disponibili in uso al Ministero della difesa, le regioni interessate possono inoltrare al Ministero stesso specifica richiesta. In caso di accettazione, le regioni ne informeranno i comuni territorialmente competenti nonche' quelli limitrofi, i quali, qualora siano interessati all'acquisizione di detti beni, dovranno inoltrare al Ministero della difesa formale istanza di acquisto, entro novanta giorni dalla suddetta comunicazione di accettazione. In presenza di tale istanza, il Ministero della difesa e' autorizzato, qualora lo ritenga conveniente, a vendere al comune interessato la proprieta' degli immobili richiesti, contestualmente all'acquisto degli alloggi e delle aree di cui al precedente articolo. In tal caso, gli atti di vendita e di acquisto sono approvati con unico provvedimento ed i rapporti di credito e debito da essi scaturenti si considerano definitivamente estinti con l'accollo da parte del comune, salvi i necessari conguagli, del debito gravante sul Ministero della difesa, a seguito delle acquisizioni realizzate, sia verso il comune, sia verso le imprese di costruzione e loro consorzi. Il valore degli immobili da cedere da parte del Ministero della difesa ai comuni sara' determinato, con i criteri previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, dal competente ufficio tecnico erariale entro novanta giorni. Gli atti di trasferimento di immobili demaniali fra Ministero della difesa e comuni - ai quali si provvedera', come per quelli di immobili non demaniali, a trattativa privata - non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1981-02-28;47~art2 · fonte del testo