Per le imprese di cui all'articolo 3, commi 2 e 10, e all'articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le disposizioni stabilite dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono prorogate per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 1990, regolarmente approvato e depositato. Per le imprese che abbiano gia' beneficiato dei contributi per l'estinzione dei debiti al 31 dicembre 1986, dovranno essere presi in considerazione solo i debiti sorti successivamente a tale data. All'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, l'alinea e' sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1› gennaio 1991, alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, anche attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano, alla data del 30 giugno 1991, un proprio rappresentante in almeno un ramo del Parlamento e nel Parlamento europeo, e' corrisposto:". Ai mutui di cui al comma 1, che debbono essere destinati dalle imprese beneficiarie alla estinzione delle passivita' richiamate nel medesimo comma, si applicano altresi' le disposizioni previste dall'articolo 2 della legge 8 maggio 1989, n. 177.

Testo vigente dal 28 agosto 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-08-14;278~art1 · fonte su Normattiva