Art. 2 — Garanzie del credito per il piccolo naviglio
Articolo abrogato dalla l. 25 maggio 1978, n. 234.
Abrogato dal 21 giugno 1978
Articolo abrogato dalla l. 25 maggio 1978, n. 234.
Abrogato dal 21 giugno 1978
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1976 al 21 giugno 1978. 36 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Per le unita' di stazza lorda non superiore alle 3.000 tonnellate il credito derivante dai finanziamenti di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, e' garantito esclusivamente da ipoteca sulle navi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MAGGIO 1978, N. 234
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-12-23;720~art2 · fonte del testo