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Per le unita' di stazza lorda non superiore alle 3.000 tonnellate il credito derivante dai finanziamenti di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, e' garantito esclusivamente da ipoteca sulle navi.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1976 al 21 giugno 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-12-23;720~art2 · fonte del testo