Modifiche ed integrazioni alle leggi riguardanti il credito navale, le provvidenze a favore delle costruzioni navali e la sostituzione del naviglio vetusto
Art. 2 — Garanzie del credito per il piccolo naviglio
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Per le unita' di stazza lorda non superiore alle 3.000 tonnellate il credito derivante dai finanziamenti di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, e' garantito esclusivamente da ipoteca sulle navi.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1976 al 21 giugno 1978
