La validita' delle disposizioni del titolo I e degli articoli 16, 17, 18 e 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, e' prorogata al 31 dicembre 1977. Le disposizioni per il calcolo dei contributi di cui agli articoli 1 e 10 della suddetta legge, relative all'anno 1976, sono estese all'anno 1977; il contributo per detto anno e' fissato nella misura del 3,80 per cento per gli interventi di cui all'articolo 1 e del 4,80 per cento per gli interventi di cui all'articolo 10, esclusi i prezzi inferiori a 23 milioni di lire. Il termine di cui all'articolo 22 della stessa legge e' prorogato al 31 dicembre 1976.

Testo vigente dal 5 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-12-23;720~art4 · fonte del testo