Provvidenze per l'industria cantieristica navale

Art. 11 — Campo di applicazione del contributo per lavori diversi dalle nuove costruzioni navali

Il contributo di cui all'articolo precedente non puo' essere concesso per i lavori eseguiti su navi e galleggianti indicati alle lettere a), b), d) dell'articolo 3, salve le eccezioni nelle medesime previste. Il suddetto contributo non puo' essere altresi' concesso a titolo di trasformazione per i lavori eseguiti su navi di stazza lorda inferiore a 5.000 tonnellate. 2 3

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1975, n. 720

2

La L. 23 dicembre 1975, n. 720 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la validita' delle disposizioni del titolo I e degli articoli 16, 17, 18 e 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, e' prorogata al 31 dicembre 1977.

L. 25 maggio 1978, n. 231

3

La L. 25 maggio 1978, n. 231 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878, ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge".

Testo vigente dal 21 giugno 1978

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-12-27;878~art11 · fonte su Normattiva