Nella prima applicazione della presente legge, il termine utile per la decisione dei ricorsi pendenti dinanzi a ciascun comitato alla data del 25 maggio 1972, o presentati successivamente sino alla data d'insediamento del comitato nella composizione prevista dalla presente legge, e' differito al centottantesimo giorno successivo a quello dell'insediamento. La data di insediamento di ciascun comitato e' resa nota, a cura del Presidente, mediante avviso da pubblicare sulla "Gazzetta ufficiale" della Regione siciliana.

Testo vigente dal 23 agosto 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-08-11;466~art4 · fonte su Normattiva