Salva l'integrazione dei rappresentanti della Regione siciliana da effettuarsi con le modalita' e nei termini previsti dalla presente legge, nella prima applicazione della legge stessa si considerano valide le designazioni effettuate, ai sensi delle norme vigenti, per la composizione del comitato regionale e dei comitati provinciali, operanti nel territorio della Sicilia, quale risultava alla data del 25 maggio 1972.

Testo vigente dal 23 agosto 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-08-11;466~art6 · fonte su Normattiva