I provvedimenti adottati fino al 25 maggio 1972 dai comitati regionali e provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituiti nel territorio della Regione siciliana, nella composizione stabilita dal disposto degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, conservano la loro efficacia.

Testo vigente dal 23 agosto 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-08-11;466~art3 · fonte del testo