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All'onere di lire 12.800 milioni derivante nell'anno 1980 dall'applicazione della presente legge, si provvede a carico dei fondi stanziati con la legge 13 agosto 1980, n. 466. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 10 dicembre 1981 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-12-04;720~art4 · fonte su Normattiva