L'articolo 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e' sostituito dal seguente: "I benefici di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1 gennaio 1969. Il beneficio di cui all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni, e' esteso ai familiari degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti nelle circostanze indicate nell'articolo 1 della legge stessa, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1961 e il 31 dicembre 1968. Il beneficio di cui al precedente comma e' corrisposto secondo le modalita' indicate nell'articolo 6 della presente legge".

Testo vigente dal 10 dicembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-12-04;720~art3 · fonte su Normattiva