In relazione alle visite stabilite dall'articolo 3, su richiesta delle Casse marittime, le autorita' marittime locali possono sottoporre a visita di accertamento, presso le Casse stesse, i marittimi iscritti nei turni di collocamento, anche prima della chiamata per l'imbarco. Agli effetti del presente articolo le Casse marittime possono prendere visione, mediante propri funzionari, degli elenchi dei marittimi in attesa di imbarco.

Testo vigente dal 29 novembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-10-28;1602~art5 · fonte del testo