Contro l'esito delle visite, di cui agli articoli 3, 5 e 7 della presente legge, e' ammesso ricorso alle Commissioni, di cui agli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1773, da parte dell'autorita' marittima, della Cassa marittima e del marittimo, L'autorita' marittima e la Cassa marittima hanno comunque la facolta' di rinviare al giudizio della Commissione permanente di 1ª grado i marittimi che in seguito ad accertamento non ritengano fisicamente idonei ai servizi inerenti al loro titolo professionale, qualifica o specialita'.

Testo vigente dal 29 novembre 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-10-28;1602~art8 · fonte del testo