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E' in facolta' degli istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti proprietari di delegare, per singoli fabbricati, su richiesta della maggioranza degli assegnatari, l'amministrazione e la manutenzione degli alloggi in locazione semplice, ad essi trasferiti in proprieta' ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, ad una rappresentanza degli assegnatari stessi. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.
Testo in vigore dal 11 aprile 1968 al 16 dicembre 2010
