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E' in facolta' degli istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti, di concedere, per gli alloggi trasferiti in loro proprieta' ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, a richiesta degli interessati, la rateazione fino a 30 anni, a partire dalla data della prima assegnazione, del pagamento degli alloggi assegnati con patto di futura vendita o in proprieta' con ipoteca legale. In tal caso l'assegnatario dovra' corrispondere l'interesse del 5 per cento scalare sulla quota di capitale corrispondente alle ultime cinque annualita'.

Testo in vigore dal 11 aprile 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;352~art4 · fonte del testo