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Il secondo comma dell'articolo 35 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e' sostituito dal seguente: "Entro i termini e secondo le modalita' che saranno stabilite dalle norme di attuazione della presente legge, la Gestione case per lavoratori provvedera' alla cessione delle proprieta' immobiliari diverse dagli alloggi gia' della gestione INA-Casa, fatta eccezione degli edifici destinati ai centri sociali realizzati ai sensi della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e successive modificazioni, i quali sono ceduti in uso all'ente convenzionato per l'attuazione del servizio sociale".
Testo in vigore dal 11 aprile 1968 al 16 dicembre 2010
