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Nella prima applicazione della presente legge il personale con coefficiente di stipendio 173 e' inquadrato nella qualifica di sorvegliante idraulico capo (coefficiente 173); il personale con coefficienti di stipendio 159, 157 e 155 e' inquadrato nella qualifica di sorvegliante idraulico di prima classe (coefficiente 159) secondo l'ordine di ruolo; il personale con coefficiente 151 e' inquadrato nella qualifica di sorvegliante idraulico (coefficiente 151). Il personale gia' con coefficiente di stipendio 173, 159, e 151 conserva, nella qualifica conferita in applicazione del precedente comma, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza. Ove occorra, nelle nuove qualifiche conferite ai sensi del presente articolo sono attribuiti gli aumenti periodici eventualmente necessari per assicurare uno stipendio di importo almeno uguale a quello spettante anteriormente all'inquadramento.

Testo in vigore dal 25 ottobre 1966 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1966-10-12;862~art3 · fonte del testo