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A favore del personale del ruolo dei sorveglianti idraulici, collocati a riposo nel periodo dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1959, la pensione sara' riliquidata con effetto dal 1 luglio 1959, sulla base dello stipendio di importo immediatamente superiore all'ammontare della paga che avrebbe conseguito, alla data di cessazione del servizio, se non fosse stato nominato impiegato.
Testo in vigore dal 25 ottobre 1966 al 16 dicembre 2010
