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All'onere di lire 45.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge per quanto riguarda le competenze maturate a tutto l'esercizio 1966, si fara' fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 1131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1966. All'onere per i successivi esercizi si fara' fronte con le normali dotazioni di bilancio. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 25 ottobre 1966 al 16 dicembre 2010
