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All'art. 40 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e' aggiunto il seguente comma: "Formeranno oggetto del conguaglio di cui al primo comma anche gli oneri eventuali derivanti alla "Cassa" dall'applicazione, alle operazioni eseguite con i fondi dei prestiti esteri, dei tassi d'interessi stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio sentito il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno".

Testo in vigore dal 4 agosto 1959 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-07-18;555~art12 · fonte del testo