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((La Cassa per il Mezzogiorno puo' concedere ai Consorzi un contributo fino al 50 per cento della spesa per la costruzione di rustici industriali. La "Cassa" e' altresi' autorizzata a concedere finanziamenti ai Consorzi per le spese attinenti all'espropriazione dei terreni occorrenti per l'impianto delle industrie e per la costruzione dei rustici industriali. La "Cassa" e' inoltre autorizzata a concedere contributi per la costruzione di case a caratteristiche popolari, destinate all'alloggio dei lavoratori addetti alle industrie situate nelle aree e nei nuclei di industrializzazione. Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, su proposta della "Cassa", determina i criteri e le modalita', per la concessione dei benefici previsti nel presente articolo i))).
Testo in vigore dal 3 novembre 1962 al 16 dicembre 2010
