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Dopo il nono comma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e' aggiunto il seguente comma: "I Consorzi sono ammessi al godimento dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali".
Testo in vigore dal 4 agosto 1959 al 16 dicembre 2010
