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L'art. 23 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e' sostituito dal seguente: "Alle imprese industriali operanti nelle zone ove si sia costituito il Consorzio di cui all'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, il contributo previsto dall'art. 18 puo' essere concesso per le opere, indicate dall'art. 19, che non vengono eseguite dal Consorzio".

Testo in vigore dal 4 agosto 1959 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-07-18;555~art9 · fonte del testo