Le intendenze di finanza possono concedere la rateazione dei tributi erariali, senza l'applicazione delle indennita' di mora e senza il pagamento degli interessi, anche a favore delle imprese che abbiano risentito un grave danno per l'inadempimento delle obbligazioni nascenti da forniture, da lavorazioni o da mutui effettuati prima del 9 ottobre 1963 a favore delle imprese di cui all'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457. La rateazione non puo' eccedere le 24 rate bimestrali e la concessione e' subordinata alle seguenti condizioni
- 1)domanda degli interessati, da presentarsi alle intendenze di finanza competenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- 2)prova del credito, mediante atti aventi data certa anteriore al 9 ottobre 1963, fiscalmente in regola o regolarizzati
- 3)prova del danno, che deve essere grave in relazione alla potenzialita' economica dei richiedenti.
Testo vigente dal 6 giugno 1964
