Le intendenze di finanza possono concedere la rateazione dei tributi erariali, senza l'applicazione delle indennita' di mora e senza il pagamento degli interessi, anche a favore delle imprese che abbiano risentito un grave danno per l'inadempimento delle obbligazioni nascenti da forniture, da lavorazioni o da mutui effettuati prima del 9 ottobre 1963 a favore delle imprese di cui all'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457. La rateazione non puo' eccedere le 24 rate bimestrali e la concessione e' subordinata alle seguenti condizioni

  • 1)domanda degli interessati, da presentarsi alle intendenze di finanza competenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
  • 2)prova del credito, mediante atti aventi data certa anteriore al 9 ottobre 1963, fiscalmente in regola o regolarizzati
  • 3)prova del danno, che deve essere grave in relazione alla potenzialita' economica dei richiedenti.

Testo vigente dal 6 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-31;357~art27 · fonte su Normattiva