[1]L'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e' sostituito dal seguente:

[2]"Art. 8. - E' concessa, l'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali fino al 31 dicembre 1965 per i comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso in provincia di Udine. Negli altri Comuni e localita' di cui all'articolo 1 della presente legge, la esenzione, in relazione al danno accertato, potra' essere concessa, a domanda degli interessati".

Testo vigente dal 6 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-31;357~art26 · fonte su Normattiva