Nei territori dei Comuni di cui all'art. 3 della presente legge, e imprese contemplate dagli articoli 12 e 13 della legge 1 novembre 1963, n. 1457, nonche' le nuove imprese che installino i propri impianti entro il 31 dicembre 1969 sono, esenti per dieci anni dalla data di inizio della loro attivita', rilevabile con atto della competente Camera di commercio, industria e agricoltura, da ogni tributo diretto sul reddito. 5 6
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 marzo 1969, n. 91
5La L. 18 marzo 1969, n. 91 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Nei territori dei comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso, in provincia di Pordenone, la disposizione agevolativa di cui all'articolo 28 della legge 31 maggio 1964, n. 357, nel testo sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, e' prorogata sino al 31 dicembre 1971".
L. 23 dicembre 1970, n. 1042
6La L. 23 dicembre 1970, n. 1042 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Nei territori dei comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso, in provincia di Pordenone, la disposizione agevolativa di cui all'articolo 28 della legge 31 maggio 1964, n. 357, nel testo sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, gia' prorogata fino al 31 dicembre 1971 dall'articolo 4 della legge 18 marzo 1969, n. 91, e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1972".
Testo vigente dal 29 dicembre 1970
