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Il Ministro della marina mercantile puo' concedere all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - Vasca navale - di Roma speciali contributi corrispondenti alle spese previste per la realizzazione di programmi di ricerca e sviluppo sulla sperimentazione di modelli, nel settore della architettura navale, per un importo comunque non superiore a mille milioni all'anno. I programmi sono presentati, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Ministro della marina mercantile e al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; il programma relativo agli anni 1984 e 1985 e' presentato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro della marina mercantile, previo parere del comitato tecnico-scientifico, di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259, sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, approva i programmi annuali. Successivamente all'approvazione di cui al precedente comma, il Ministro della marina mercantile e' autorizzato a corrispondere, con proprio decreto, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria e assicurativa, anticipazioni pari al cinquanta per cento della spesa prevista in ciascun programma di ricerca. La liquidazione del contributo e' disposta dal Ministro della marina mercantile ad ultimazione del programma di ricerca sulla base dei documenti contabili riguardanti i costi del personale e dei materiali utilizzati per l'esecuzione dei lavori, aumentati di un'aliquota pari al trenta per cento per le spese generali. Per l'esecuzione dei suddetti programmi l'Istituto puo' stipulare contratti con universita', enti o societa' ed assumere, con contratti a termine, personale tecnico specializzato, anche di cittadinanza straniera.

Testo in vigore dal 11 aprile 1985 al 6 luglio 1989

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urn:nir:stato:legge:1985-04-01;122~art4 · fonte su Normattiva