Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 572 e' sostituito dal seguente: "La presente legge si applica ai trattori, definiti nel comma precedente, montati su pneumatici, muniti di due assi ed aventi una velocita' massima di costruzione compresa tra 6 e 30 chilometri orari".
Testo vigente dal 28 febbraio 1986
