Il punto 1.5 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, e' sostituito dal seguente: "1.5 Per tener conto dei vari errori dovuti in particolare al procedimento di misura ed all'aumento del regime del motore, in condizioni di carico parziale, e' ammesso, all'atto dell'omologazione, che la velocita' misurata superi del 10 per cento il valore di 30 chilometri orari".

Testo vigente dal 28 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-02-17;39~art8 · fonte su Normattiva