All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, e' aggiunto il seguente comma: "I trattori agricoli o forestali a ruote, aventi carreggiata non inferiore a 1.250 millimetri, possono essere equipaggiati con il sedile dell'accompagnatore".

Testo vigente dal 28 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-02-17;39~art7 · fonte su Normattiva