All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, e' aggiunto il seguente comma: "I trattori agricoli o forestali a ruote, aventi carreggiata non inferiore a 1.250 millimetri, possono essere equipaggiati con il sedile dell'accompagnatore".
Testo vigente dal 28 febbraio 1986
