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L'imposta fissa di bollo prevista nella misura di lire 100 per le istanze, petizioni e ricorsi diretti alle Amministrazioni del debito pubblico, della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza dall'articolo 38, n. 2, lettera e), della tariffa, allegato A, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, e' stabilita in lire 200 per ogni foglio.

Testo in vigore dal 31 agosto 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-28;835~art5 · fonte del testo