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Nella locuzione cessione di beni, usata dall'articolo 1 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, rientrano anche le somministrazioni ed i contratti aventi per oggetto la cessione di beni mobili fabbricati su ordinazione. In tali sensi restano modificate le disposizioni dello art. 3, lettera b), del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e dell'articolo 45 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10. L'emissione del documento da assoggettare ad imposta generale sull'entrata deve essere effettuata nei modi e termini di cui all'articolo 15 del regio decreto-legge 8 giugno 1943, n. 452.

Testo in vigore dal 27 novembre 1961 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1961-10-31;1196~art1 · fonte del testo