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[1]Le aliquote della imposta unica sui giuochi di abilita' e sui concorsi pronostici, di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, sono stabilite come segue:
[2]sino a 300 milioni di lire 33 per cento " 400 " " 34 " " 500 " " 35 " " 600 " " 36 " " 700 " " 37 " " 800 " " 38 " " 900 " " 39 " " 1.000" " 40 " " 1.100" " 41 " " 1.200" " 42 " " 1.300" " 43 " " 1.400" " 44 " " 1.500" " 45 " oltre 1.500" " 45 "
[3]Per le somme intermedie la misura della aliquota e' quella risultante dall'applicazione della seguente formula: Y = 0,010 x + 30 nella quale Y e' l'aliquota corrispondente all'ammontare x espresso in milioni di lire. L'imposta e' dovuta, senza alcuna detrazione, sullo intero complessivo ammontare delle poste in giuoco effettuate per ogni singola manifestazione di giuoco o concorso periodico, quale risulta dagli accertamenti compiti a norma, delle disposizioni vigenti.
Testo in vigore dal 16 giugno 1959 al 22 dicembre 2008
