1. Dopo l'articolo 316 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 316-bis. - (Malversazione a danno dello Stato). - Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a fovorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attivita' di pubblico intresse, non li destina alle predette finalita', e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

Testo vigente dal 27 aprile 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-26;86~art3 · fonte su Normattiva